Statuto dell’Associazione Culturale Language Master Academy
Art. 1 – Denominazione
È costituita un’Associazione Culturale denominata “Language Master Academy”.
Art. 2 – Oggetto
L’associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale, senza fini di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, di elettività delle cariche associative, avente il seguente scopo: diffondere la cultura e le lingue del mondo nei loro vari aspetti
storici, religiosi, letterari, linguistici, artistici ecc., negli adulti e nei bambini, mediante corsi, seminari, scambi, viaggi interculturali e quant’altro possa risultare utile ai fini del conseguimento degli obiettivi associativi senza limiti di territorialità ed, eventualmente, di dare vita ad una scuola per il raggiungimento dello scopo.
Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione:
- potrà partecipare a gare e concorsi e potrà attuare iniziative culturali e ricreative correlate allo scopo associativo;
- potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti
dalla legge; - potrà partecipare ad altre associazioni, enti ed organismi aventi oggetto analogo al proprio ed a federazioni di associazioni analoghe.
L’Associazione, potrà, in via esemplificativa e non esaustiva ai fini del conseguimento della propria attività:
- promuovere, organizzare e gestire corsi di avviamento alle lingue, allo studio della cultura e delle usanze e differenze culturali, corsi di didattica, di storia dei popoli, master class di perfezionamento linguistico, di recitazione in lingua, danze popolari, animazione, lezioni-concerto, laboratori di linguistica, registrazioni audiovisive, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza della lingua, sia tra gli adulti che tra i bambini;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi ed altro materiale di interessi culturale;
- favorire ed organizzare manifestazioni culturali, ricreative, seminari, conferenze e saggi;
- fornire anche presso terzi ospitalità ad eventuali persone, italiane e straniere, interessate agli scambi interculturali e promuovere periodi di soggiorno collegati agli scambi stessi;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati,
- ingaggiare, assumere insegnanti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi statutari;
- organizzare centri estivi per studenti finalizzati all’insegnamento ed alla diffusione delle lingue.
Art. 3 – Sede
L’Associazione ha sede in Palazzolo sull’Oglio (Bs), Piazza Vincenzo Rosa 10.
Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, unità locali, delegazioni e uffici distaccati.
Art. 4 – Durata
L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050. Tale termine può essere prorogato con delibera dell’Assemblea anche prima della scadenza.
Art. 5 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della associazione;
- riserve formate con le eccedenze di bilancio;
- eventuali contributi e liberalità ricevute.
Le entrate sono costituite da:
- quote associative annualmente deliberate dall’assemblea;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti non aventi scopo di lucro, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo diversa destinazione disposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 6 – Associati
Sono soci dell’associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà stabilita, in tale sede, dal Consiglio stesso. I soci si dividono in: soci ordinari, soci sostenitori.
Per diventare socio ordinario o sostenitore è necessario ed indispensabile: inoltrare la domanda su apposito modulo; accettare integralmente le norme statutarie ed eventuali regolamenti dell’associazione; versare la quota associativa annuale.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età deve essere firmata da genitore o da chi ne fa le veci.
I soci si dividono in:
- Soci Fondatori: firmatari dell’atto costitutivo;
- Soci Ordinari e Sostenitori: tutti coloro che partecipano all’attività dell’Associazione o la sostengono volontariamente con contributi finanziari od altra natura.
- Soci Onorari: sono invitati dal Consiglio Direttivo, senza alcun impegno di partecipazione e/o di versamento della quota annuale associativa, tutte le persone che, pur non avendo richiesto l’adesione, sono state vicino all’associazione e l’hanno aiutata nel compimento delle sue attività.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità saranno sancite dal consiglio direttivo con propria deliberazione insindacabile. I soci che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
I soci hanno diritto :
- di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dalla Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
- di partecipare alla vita associativa nel rispetto del dettato statutario e regolamentare.
I soci hanno dovere:
- di rispettare lo Statuto ed il Regolamento;
- di osservare le delibere adottate dagli organi associativi;
- di pagare la quota associativa nonché i contributi deliberati per l’utilizzo delle strutture o attrezzature sociali;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
Art. 7 – Organi associativi
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:
- il Collegio dei Revisori dei Conti / il Revisore Legale
Art. 8 – Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’associazione ed è presieduta dal Presidente dell’associazione.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, da affiggersi presso la sede dell’associazione almeno quindici giorni prima rispetto alla data della convocazione dell’Assemblea. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci, purché non membri del consiglio direttivo. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. È altresì valida l’assemblea non regolarmente convocata qualora siano presenti la totalità degli associati, dei membri del consiglio direttivo e del collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti. Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario .
Art. 9 – Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea dei soci tra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni.
La carica di consigliere direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del mandato conferito dall’Associazione. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’associazione, senza limitazione alcuna.
Il Consiglio è convocato con avviso scritto contenente l’ordine del giorno, da spedire a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, ovvero telefax o posta elettronica certificata, a cura del Presidente, almeno otto giorni prima della data di convocazione.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata due giorni prima a mezzo telefax o e-mail o telegramma.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando i limiti della delega stessa.
Art. 10 – Il presidente
Il Presidente del Consiglio direttivo, nominato dal consiglio stesso qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti / Il Revisore Legale
L’Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I membri del Collegio possono esser scelti anche fra non soci. Il funzionamento, i compiti e la remunerazione del Collegio sono quelli stabiliti dalla legge per le società di capitali. In alternativa, il controllo dei conti dell’Associazione può essere demandato ad un Revisore Legale, scelto anche tra i non soci.
Art. 12 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 13 – Bilancio preventivo
Il Consiglio Direttivo predispone entro il 31 gennaio di ogni annualità il bilancio di previsione che deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica prospettica.
Art. 14 – Bilancio consuntivo
Al termine dell’esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone alla approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci, congiuntamente al bilancio preventivo, entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 15 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell’associazione.
Art. 16 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Il residuo patrimonio dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Art. 17 – Foro competente
Si elegge quale foro competente il Tribunale di Brescia.
Art. 18 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali ed a quelle del capo II e III del titolo I del codice civile.